Sez. 3, Sentenza n. 9777 del 08/10/1997 (Rv. 508635 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - SPESE | Spese vive - Diritto al rimborso - Provvedimento (autonomo) del giudice dell'esecuzione (art. 16 cod. proc. civ.) - Carattere esclusivo - Natura di titolo esecutivo - Spese per l'assistenza tecnica - Competenza, per materia, dello stesso giudice - Natura del provvedimento - Ingiunzione - Configurabilità.
ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - SPESE
Il creditore che agisce in "executivis" per consegna o rilascio, per il principio stabilito dall'art. 91 cod. proc. civ. - di cui l'art. 611 cod. proc. civ. costituisce applicazione - ha diritto al rimborso delle spese vive, con provvedimento autonomo del giudice dell'esecuzione (che, ai sensi dell'art. 16 cod. proc. civ., è il Pretore) costituente titolo esecutivo mancando un provvedimento che chiude il procedimento. Sulla domanda di rimborso delle spese affrontate nella stessa procedura per l'assistenza tecnica il medesimo giudice, competente per materia, provvede invece con decreto, di natura monitoria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 16, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 611, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 605
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)