Sez. L, Sentenza n. 2112 del 03/02/2016 (Rv. 638700 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI | Requisiti - Retribuzione non inferiore a quella minima contrattuale - Sufficienza - Esclusione - Tempestività dell'erogazione - Necessità - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI
La fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi, presupponendo la verifica in concreto dell'adempimento da parte del datore di lavoro, non compete in relazione alle retribuzioni corrisposte, e denunciate agli istituti previdenziali, in misura non inferiore a quella minima prevista dai contratti collettivi ma in ritardo rispetto alla scadenza, trattandosi d'inadempimento dell'obbligo contrattuale che incide sull'effettiva consistenza dell'emolumento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 6 com. 9, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)