Sez. L, Sentenza n. 1571 del 23/01/2013 (Rv. 624764 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI | Requisiti - Denuncia del lavoratore per retribuzione non inferiore a quella minima di contratto collettivo - Sufficienza - Esclusione - Corresponsione effettiva di tale retribuzione - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI
La fiscalizzazione degli oneri sociali e gli sgravi contributivi, ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 328 del 1986, conv. in legge n. 440 del 1986, e dell'art. 6 del d.l. n. 338 del 1989, conv. in legge n. 389 del 1989, non competono in relazione ai lavoratori che, pur denunciati agli istituti previdenziali con retribuzioni non inferiori a quelle minime previste dai contratti collettivi, non abbiano effettivamente ricevuto il corrispondente trattamento economico.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/07/1986 num. 328 art. 3, Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 6, Legge 31/07/1986 num. 440, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)