Sez. 1, Sentenza n. 25628 del 03/06/2008 Ud. (dep. 24/06/2008) Rv. 240456 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Reato di allontanamento non autorizzato del sorvegliato dalla abitazione - Modesta inosservanza dell'obbligo - Irrilevanza.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE
Integra il reato previsto dall'art. 9 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) qualsiasi inosservanza, anche di modesta entità, dell'obbligo di allontanamento dalla propria abitazione imposto con la misura della sorveglianza speciale. (Fattispecie relativa a ritardo di quindici minuti sull'orario stabilito per il rientro nell'abitazione).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)