Sez. 5, Sentenza n. 13518 del 20/01/2015 Ud. (dep. 30/03/2015) Rv. 262895 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno - Ritardo nella presentazione all'autorità di pubblica sicurezza per l'apposizione della firma sull'apposito registro - Reato di cui all'art. 75, comma secondo, D.Lgs. n. 159 del 2011 - Sussistenza - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE
In tema di misure di prevenzione personali, integra il reato previsto dall'art. 75 del D.Lgs. n. 159 del 2001 la condotta di chi, contravvenendo agli obblighi della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, si presenta in ritardo all'autorità di pubblica sicurezza per apporre la firma sull'apposito registro. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva giudicato sussistente il reato per essersi il sorvegliato speciale presentato in ritardo di un'ora rispetto al tempo stabilito).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)