Sez. U, Sentenza n. 624 del 26/09/2001 Ud. (dep. 09/01/2002) Rv. 220442 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Fase di ammissibilità - Soggetto danneggiato costituitosi parte civile nel giudizio concluso con sentenza di condanna passata in giudicato - Qualità di parte processuale - Esclusione - Successivo intervento nel dibattimento - Possibilità.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di revisione, il soggetto danneggiato dal reato - già costituitosi parte civile nel giudizio conclusosi con la sentenza di condanna che gli ha riconosciuto il diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno - prima del nuovo giudizio non ha veste di parte processuale, venuta meno con il passaggio in giudicato di tale sentenza, e può, pertanto, contestare l'ammissibilità della relativa richiesta solo allorché venga introdotta la fase del dibattimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 90 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 634 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)