Sez. 6, Sentenza n. 890 del 22/02/1996 Cc. (dep. 21/06/1996) Rv. 205675 - 01
Impugnazioni - Revisione - Richiesta - Declaratoria di inammissibilità - In genere | Deliberazioni della Corte d'Appello - Valutazione della manifesta infondatezza dell'istanza - Decisione della Corte resa "de plano", senza interpellare le parti - Possibilità di acquisire un parere della Procura a contrasto della istanza della parte - Ammissibilità.
Impugnazioni - Revisione - Richiesta - Declaratoria di inammissibilità - In genere
In tema di revisione, la valutazione di ammissibilità è fatta dalla Corte d'Appello, secondo quanto prevede l'art. 634 cod. proc. pen., "de plano", senza cioè sentire gli interessati, questo però non preclude la possibilità di acquisire un parere scritto della Procura con il quale questa intenda bilanciare l'istanza presentata dalla parte, parere che dovrà essere preso in considerazione solo nei limiti della valutazione propria della fase, che sono solo quelli della "manifesta infondatezza" della istanza e non di valutazione approfondita nel merito di essa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 634 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)