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Sez. 5 - , Ordinanza n. 26068 del 07/09/2023 (Rv. 669041 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Rispetto del contraddittorio endoprocedimentale - Alla luce dell'art. 11 d.lgs. n. 374 del 1990, della l. n. 212 del 2000 e della giurisprudenza unionale - Significato - Parti del procedimento - Capacità di critica e valutazione pari a quelle dell'organo giudiziario - Esclusione - Allegazioni del contribuente - Serietà e pertinenza - Vaglio dell'amministrazione anteriore alla notifica dell'atto impositivo - Idoneità ad incidere sull'"an" e sul contenuto dell'atto.
Stato
decisa il 2023-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669041-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE

Il rispetto del contraddittorio, anche alla luce dei principi enucleabili dalla l. 212 del 2000 e dalla giurisprudenza unionale, non vuol significare che alle parti del procedimento amministrativo (Amministrazione e contribuente) debba richiedersi nella fase endoprocedimentale capacità di critica e valutazione delle complessive allegazioni documentali, pari a quelle demandate all'organo giudiziario in sede processuale, ma che la serietà e pertinenza delle allegazioni del contribuente, qualora vagliate dall'Amministrazione finanziaria all'esito della verifica e prima della notificazione dell'atto impositivo, avrebbero potuto incidere sul "se" e sul contenuto dell'atto.

Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)