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Sez. U, Sentenza n. 21271 del 25/07/2025 (Rv. 675643-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Accertamenti “a tavolino” - Disciplina anteriore all’entrata in vigore dell’art. 6-bis della l. n. 212 del 2000 - Contraddittorio endoprocedimentale - Tributi cd. armonizzati - Obbligatorietà - Inosservanza - Conseguenze - Invalidità dell’atto - Presupposti - Tributi non armonizzati - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2025-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675643-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali c.d. "a tavolino", nella disciplina applicabile prima dell'entrata in vigore dell'art. 6-bis della l. n. 212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e, del d.lgs. n. 219 del 2023, a sua volta richiamato e interpretato ex artt. 7 e 7-bis del d.l. n. 39 del 2024, convertito con modd. dalla l. n. 67 del 2024), l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale vige, quanto ai tributi cd. non armonizzati, solo se espressamente previsto, mentre ha valenza generalizzata per soli tributi cd. armonizzati, comportando la relativa violazione l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo, secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito.

Legge 27/07/2000 num. 212 art. 6 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/2023 num. 219 art. 1 com. 1 lett. E, Decreto Legge 29/03/2024 num. 39, Legge 23/05/2024 num. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)