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Sez. 5, Sentenza n. 657 del 21/04/1967 Ud. (dep. 21/06/1967) Rv. 104697 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU BENI: ESPOSIZIONE DI PASSIVITA INESISTENTI - DISTRAZIONE DI BENI - DISAVANZO INGIUSTIFICATO - EFFICACIA PROBATORIA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1967-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/104697-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU BENI: ESPOSIZIONE DI PASSIVITA INESISTENTI - DISTRAZIONE DI BENI - DISAVANZO INGIUSTIFICATO - EFFICACIA PROBATORIA - LIMITI.*

Il disavanzo puo rilevare distrazione di beni, sempreche esso non sia giustificato, ma la giustificazione deve consistere non nella dimostrazione che esso si sia verificato nonostante la buona gestione della azienda, bensi nella dimostrazione che il disavanzo medesimo non sia il risultato di distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione o dissipazione di beni. (Conf 103592, anno 1967, 100440, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 n. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 1 n. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)