Sez. 1, Sentenza n. 5195 del 08/11/1994 Cc. (dep. 30/01/1995) Rv. 200208 - 01
Armi - In genere | Confisca prevista dall'art. 6 della legge n. 152 del 1975 - Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti - Disposizione della confisca - Necessità.
Armi - In genere
A norma dell'art. 6, comma primo, legge 22 maggio 1975 n. 152, la confisca prevista dal primo capoverso dell'art. 240 cod. pen. si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi. Il richiamo al secondo comma dell'art. 240 cod. pen., che prevede la confisca obbligatoria di determinati oggetti pur in assenza di condanna, comporta che la norma sia operante anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in rapporto alla contestazione di reato relativo ad arma comune da sparo, la cui detenzione non è vietata in assoluto.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)