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Sez. 1, Sentenza n. 15724 del 27/03/2002 Cc. (dep. 24/04/2002) Rv. 221332 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - RESTITUZIONE DELLE COSE SEQUESTRATE | Sentenza di applicazione di pena concordata per il reato di ricettazione - Accertamento della provenienza illecita dei beni sequestrati - Sussistenza - Mancata prova della proprietà dei beni da parte del soggetto cui è stata applicata la pena - Restituzione - Possibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221332-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - RESTITUZIONE DELLE COSE SEQUESTRATE

In sede di incidente di esecuzione, il giudice non può procedere alla restituzione dei beni sequestrati al soggetto nei cui confronti sia stata applicata la pena concordata a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di ricettazione, qualora questi non abbia provato di esserne proprietario ed abbia fondato la sua richiesta unicamente sul fatto che non siano state presentate altre istanze di restituzione, in quanto, in assenza di prova contraria, la illecita provenienza dei beni in sequestro deve ritenersi accertata in base alla sentenza di patteggiamento (la Corte ha altresì osservato che una diversa conclusione determinerebbe la aberrante conseguenza di trasferire, con provvedimento giudiziale, al detentore illegittimo la proprietà di beni che sono stati sequestrati proprio perché di provenienza illecita).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1153, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 676 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)