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Sez. 1, Sentenza n. 5323 del 01/06/1994 (Rv. 486837 - 01)

Tributi erariali diretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Imposta sui redditi di ricchezza mobile (imposta ricchezza mobile; imposta R.M.) - Accertamento (determinazione dell'imposta, concordato) - Avviso di accertamento - In genere | Avviso di accertamento in rettifica delle poste indicate in via analitica - Ragioni delle rettifiche operate o fonti e fatti a base delle stesse - Indicazione specifica - Necessità - Motivazione analitica - Mancanza - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 1994-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486837-01

Tributi erariali diretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Imposta sui redditi di ricchezza mobile (imposta ricchezza mobile; imposta R.M.) - Accertamento (determinazione dell'imposta, concordato) - Avviso di accertamento - In genere

In tema di imposta di ricchezza mobile (e di imposta sulle società) a carico di soggetti tassabili in base a bilancio, nel vigore del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, l'avviso di accertamento in rettifica delle poste indicate in via analitica nella dichiarazione del contribuente, a norma degli artt. 37, 119 e 121 del citato d.P.R., non può limitarsi ad indicare un diverso ammontare delle poste medesime, ma deve, a pena di nullità, indicare specificamente le ragioni delle rettifiche operate ovvero le fonti ed i fatti da cui esse risultano, in modo da garantire la difesa del contribuente e la sua effettiva possibilità di contestazione dell'"an del "quantum debeatur", potendosi da tale motivazione analitica prescindere solo quando il contribuente abbia omesso di dichiarare il reddito cui l'accertamento si riferisce, ovvero la dichiarazione manchi dell'indicazione analitica degli elementi attivi e passivi.

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 37, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 119 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 121

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)