Sez. 1, Sentenza n. 725 del 16/02/1978 (Rv. 390068 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - DAVANTI ALLA COMMISSIONE CENTRALE - RICORSO - IN GENERE - INDICAZIONE DI ELEMENTI IDONEI ALL'INDIVIDUAZIONE DELLA MATERIA E DEI MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE - SUFFICIENZA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - DAVANTI ALLA COMMISSIONE CENTRALE - RICORSO - IN GENERE - INDICAZIONE DI ELEMENTI IDONEI ALL'INDIVIDUAZIONE DELLA MATERIA E DEI MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE - SUFFICIENZA.*
L'art 46 del RD 8 luglio 1937 n 1516, sulla Costituzione e funzionamento delle commissioni tributarie, il quale prescrive, con riguardo ai ricorsi alla commissione centrale, l'esposizione del fatto e l'indicazione delle questioni e dei capi della decisione impugnata, nonche degli articoli di legge che si assumono violati, va interpretato secondo un criterio funzionale e non meramente formale, nel senso che la norma medesima deve ritenersi osservata qualora il ricorso fornisca elementi sufficienti all'individuazione della materia dell'impugnazione ed al motivo di questa. (V 1629/69, mass n 340571; (V 644/67, mass n 326645).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/07/1937 num. 1516 art. 46
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)