Sez. 1, Sentenza n. 644 del 22/03/1967 (Rv. 326645 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - CENTRALE - INDICAZIONE DELLE SOLE NORME VIOLATE - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE IN TEMA DI RICCHEZZA MOBILE.*
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - CENTRALE - INDICAZIONE DELLE SOLE NORME VIOLATE - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE IN TEMA DI RICCHEZZA MOBILE.*
E inammissibile il ricorso alla commissione centrale delle imposte che contenga la sola indicazione degli articoli di legge che si assumono violati. (nella specie la Corte di Cassazione ha cassato senza rinvio la decisione della commissione centrale, emessa su ricorso dell'ufficio col quale si denunziava semplicemente -la violazione dell'art. 32 del T.U. 24 agosto 1877, n.4021 e la errata interpretazione degli artt. 1, 4, 5 della l. 6 agosto 1954, n.603-. La Corte ha rilevato che il richiamo ai suddetti articoli, relativi, il primo alle detrazioni sul reddito di R. m. e gli altri ai modi di Determinazione dell'imposte sulle societa, ancorche collegato allo sviluppo che la contestazione aveva assunto dinanzi alle commissioni territoriali, non valeva a puntualizzare l'affermazione di alcun principio di diritto per cui si potesse affermare od escludere la detraibilita, ai fini dell'accertamento della imposta di ricchezza mobile, della cosiddetta componente patrimoniale dell'imposta sulle societa, questione su cui si imperniava la controversia). (Conf. 1573-65, 248-64, 597-64, 904-64, 1247-64, 1925-58, Cfr. 2530-62, 1505-59).*
Riferimenti normativi: Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 46
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)