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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 28 del 1988

Decisione
decisa il 1988-01-13, depositata il 1988-01-19
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:28
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 10195

  • Registro (imposta di)
  • Agevolazioni
  • Conferimenti di immobili in società
  • Riduzioni d'imposta
  • Esclusione
  • Manifesta inammissibilità della questione.
  • Tariffa all.a, parte prima, al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 4, lett. a, nn.1, 1-bis.
  • Cost., artt. 3, 53.
Leggi la massima
Compete alla insindacabile discrezionalità del legislatore determinare - con riguardo ai loro presupposti - quali attività economiche vadano o meno favorite e quindi incentivate mediante agevolazioni fiscali. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. e relativa all'art. 4, lett. a, nn. 1 e 1-bis, della Tariffa All. A, parte prima, al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, nella parte in cui non sono previste, per i conferimenti di immobili in società, le stesse riduzioni dell'imposta di registro disposte per i trasferimenti immobibiliari che avvengono nel quinquennio).

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, punti 1 e 1- bis, della tabella All. A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 19 luglio 1984 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Rovereto, iscritta al n. 11 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.119- bis dell'anno 1985; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
punto 1
Ritenuto che con ordinanza in data 19 luglio 1984, la Commissione Tributaria di primo grado di Rovereto ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. a) nn. 1 e 1- bis, della Tariffa All. A (parte prima) al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui non sono previste, per i conferimenti di immobili in società, le stesse riduzioni d'imposta disposte per i trasferimenti immobiliari (che avvengono nel quinquennio); che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
punto 2
Considerato che il conferimento in società è atto necessariamente diretto all'esercizio in comune di una attività economica; che, trattandosi di agevolazioni fiscali, compete alla insindacabile discrezionalità del legislatore determinare quali attività - sotto il profilo dei loro presupposti - vadano o meno favorite e quindi incentivate; che pertanto la questione, nei termini sopra prospettati, è manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. a), nn. 1 e 1- bis, della Tariffa All. A (parte prima) al d.P.R. 26 ottobre 1972 n.634 (Disciplina dell'imposta di registro), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Rovereto con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze