Sez. L, Sentenza n. 7920 del 09/06/2000 (Rv. 537472 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Aziende operanti nelle zone venete "ex lege" n. 171 del 1973 - Sgravio contributivo ex art. 18 D.L. 918 del 1968 - Estensione - Condizioni - Residenza dei lavoratori nel territorio veneto - Necessità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
L'art. 23 legge 16 aprile 1973 n. 171 (recante interventi per la salvaguardia di Venezia) nell'estendere anche alle aziende industriali e artigiane che effettivamente lavorano nel territorio di Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia, il beneficio degli sgravi contributivi previsto dall'art. 18 D.L. 30 agosto 1968 n. 918 (recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato) convertito nella legge 25 ottobre 1968 n. 1089, ne subordina la concessione alla circostanza che l'attività lavorativa di restauro e conservazione prevista nella stessa legge n. 171 venga svolta nel sopraindicato ambito territoriale, ma non richiede altresì che in esso risiedano i lavoratori ai quali lo sgravio si riferisce, senza che in contrario possa aver rilievo il richiamo dell'art. 18 cit. D.L. n. 918, atteso che la finalità della legge n. 171 del 1973 è quella di favorire la conservazione del patrimonio artistico del territorio come sopra determinato e non di promuoverne lo sviluppo economico, e valendo, quindi, tale richiamo solo per rendere applicabile il medesimo beneficio ma non anche per condizionarne l'attribuzione agli stessi presupposti di fatto.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 art. 1, Legge 16/04/1973 num. 171 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)