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Sez. L, Sentenza n. 3092 del 13/02/2007 (Rv. 594676 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Art. 23 legge n. 171 del 1973 - Estensione degli sgravi degli oneri sociali previsti per il Mezzogiorno - Condizioni - Lavoratori effettivamente operanti nel territorio di Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594676-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

Alla stregua dell'art. 23 legge 16 aprile 1973 n. 171, gli sgravi degli oneri sociali previsti per il Mezzogiorno dall'art. 18 del d.l. n. 918 del 1968, convertito in legge n. 1089 del 1968, estesi "ai dipendenti delle aziende industriali e artigiane che effettivamente lavorano nel territorio di Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia", spettano, per il tenore della disposizione, la "ratio legis" e il netto riferimento territoriale, ai lavoratori che effettivamente prestano la propria opera nei territori designati, e non già in zone diverse ancorché limitrofe, rimanendo del tutto irrilevante il carattere unitario del bacino lagunare e della zona portuale, onde avvantaggiare, dal punto di vista contributivo, esclusivamente le aree meno sviluppate dal punto di vista economico, escludendo espressamente le aree limitrofe, ricche di industrie, per le quali si riteneva non esservi necessità di sostegno

Riferimenti normativi: Legge 25/10/1968 num. 1089 art. 1, Legge 16/04/1973 num. 171 art. 23 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)