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Sez. 1, Sentenza n. 5484 del 22/10/1979 (Rv. 402067 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO - PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI RICUSAZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - AUTOMATICITA - ESCLUSIONE - GIUDIZIO DI DIVORZIO - RICUSAZIONE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - SUCCESSIVA INSTAURAZIONE E PROSECUZIONE DEL PROCEDIMENTO - INVALIDITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402067-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO - PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI RICUSAZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - AUTOMATICITA - ESCLUSIONE - GIUDIZIO DI DIVORZIO - RICUSAZIONE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - SUCCESSIVA INSTAURAZIONE E PROSECUZIONE DEL PROCEDIMENTO - INVALIDITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

La sospensione del procedimento, prevista dall'art 52 terzo comma cod proc civ, per il caso di presentazione di istanza di ricusazione non si verifica ipso iure, e, pertanto, non e preclusa l'astensione del giudice ricusato, ne e illegittima la Costituzione del nuovo giudice designato. Ne consegue, in un giudizio di divorzio, che la proposizione di ricorso per ricusazione, nei confronti del Presidente del tribunale, non puo di per se incidere sulla validita dell'instaurazione e prosecuzione del procedimento, ove risulti che questo magistrato sia rimasto estraneo al giudizio stesso, anche in Sede di comparizione dei coniugi, svoltasi davanti ad altro magistrato designato. (V 3627/72, mass n 361641).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)