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Sez. U, Sentenza n. 3948 del 30/09/1989 (Rv. 463781 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - RICUSAZIONE - ISTANZA RELATIVA - GIUDIZIO DI CESSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ DELL'ISTANZA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463781-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - RICUSAZIONE - ISTANZA RELATIVA - GIUDIZIO DI CESSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ DELL'ISTANZA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - ESCLUSIONE.*

L'art. 52 ultimo comma cod. proc. civ., secondo cui "la ricusazione sospende il processo", deve essere interpretato, alla stregua delle finalità perseguite da tale norma, nel senso che la sospensione non discende dalla mera presentazione di istanza di ricusazione, occorrendo che l'istanza medesima sia proposta nel rispetto delle condizioni e dei termini prescritti, nonché nell'ambito delle ipotesi per le quali è contemplata, con la conseguenza che, ove il giudice competente a decidere sulla richiesta di ricusazione ne accerti l'inammissibilità, il procedimento può continuare, senza necessità d'impulsi di parte o d'ufficio. Pertanto, con riguardo a processo per Cassazione, in cui sia stata fissata l'udienza ai sensi dell'art. 377 primo comma cod. proc. civ., la declaratoria d'inammissibilità della ricusazione di componenti del collegio, che sia stata resa dalla suprema Corte (in diversa composizione) prima di detta udienza, consente la trattazione e decisione del ricorso, ancorché la declaratoria stessa sia intervenuta dopo la comunicazione e nel corso del termine previsti dal secondo comma del citato art. 377 cod. proc. civ.. (V 5484/79, mass n 402067; (V 3627/72, mass n 361641; (V 248/49).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 377 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)