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Sez. L, Sentenza n. 5291 del 07/05/1993 (Rv. 482266 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Misura - In genere | Domanda di liquidazione successiva all'accertamento del diritto alla pensione - Onere di determinazione dell'oggetto - Estremi.
Stato
decisa il 1993-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482266-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Misura - In genere

Nel caso in cui l'assicurato, dopo aver ottenuto in via giudiziale il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di invalidità, proponga successiva autonoma domanda per la liquidazione del trattamento spettante, l'onere di determinazione dell'oggetto della domanda, ai sensi dell'art. 414 n. 3 cod. proc. civ. deve ritenersi osservato (e non è pertanto ravvisabile alcuna nullità dell'atto introduttivo, in relazione al disposto dell'art. 156 cod. proc. civ.) anche se l'attore ometta di quantificare il proprio credito in termini monetari; l'indicazione del titolo della pretesa, con la specificazione della decorrenza del diritto, vale infatti ad identificare la prestazione richiesta, il cui ammontare è determinabile in base a norme di legge, in relazione ai dati in possesso dell'Istituto previdenziale relativi alla situazione contributiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)