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Sez. 2, Sentenza n. 10762 del 23/02/2010 Cc. (dep. 19/03/2010) Rv. 246844 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Decorrenza della misura - Irreperibilità del prevenuto - Conseguenze.
Stato
decisa il 2010-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246844-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE

L'irreperibilità del destinatario del provvedimento applicativo della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno impedisce il decorso del periodo di durata della misura perché non rende possibile che il destinatario sconti la misura con la conseguenza che, cessata l'irreperibilità, la misura va eseguita per il periodo previsto nel provvedimento applicativo, salvo che venga revocata per sopravvenuta cessazione dello stato di pericolosità.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)