Sez. 5, Sentenza n. 22337 del 23/05/2006 Cc. (dep. 26/06/2006) Rv. 234711 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Misura di prevenzione personale ineseguita, al momento del sequestro dei beni, per irreperibilità del soggetto preposto - Legittimità del sequestro - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
In tema di misure di prevenzione, è legittimo il sequestro e la confisca dei beni appartenenti ad indiziati per associazione di tipo mafioso, qualora la misura di prevenzione personale, nella specie obbligo di sorveglianza speciale, non sia cessata, ex art. 2 ter, comma sesto, della legge n. 575 del 1965, e tale deve considerarsi la misura sospesa per irreperibilità del preposto, in quanto la cessazione della misura non può derivare dal semplice decorso del tempo a prescindere dalla sua effettiva esecuzione.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 11 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 1, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 bis CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 13, Legge 13/09/1982 num. 646 art. 14 CORTE COST., Legge 23/12/1982 num. 936 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)