Sez. 2, Sentenza n. 13973 del 16/06/2006 (Rv. 594163 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE | Azione fondata su duplice condizione - Rigetto della domanda di merito in base all'esclusione di una sola di esse - Estensione degli effetti sostanziali del giudicato anche alla ricorrenza della condizione dell'azione non esaminata - Esclusione - Fattispecie in tema di azione di rivendicazione.
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE
Ove il giudice di merito, chiamato a verificare la sussistenza di due condizioni dell'azione, entrambe indispensabili ai fini dell'accoglimento di una domanda (e senza che, perciò, l'accertamento di una di esse costituisca un necessario antecedente logico-giuridico della decisione), pervenga al rigetto di essa sul rilievo, sufficiente alla reiezione, della mancanza di una sola delle stesse, senza pronunziarsi sulla sussistenza dell'altra, deve escludersi che gli effetti sostanziali del giudicato previsti dall'art. 2909 cod. civ. si estendano alla ricorrenza dell'altra, non esaminata, condizione. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, ha confermato l'impugnata sentenza con la quale era stata disattesa l'eccezione di giudicato esterno relativa alla riproposizione di una domanda di rivendicazione, precedentemente respinta, fondandosi la decisione sulla considerazione che, con riferimento alla prima domanda, i giudici aditi, pur essendo stati investiti dalle parti del riscontro delle due condizioni essenziali dell'azione di cui all'art. 948 cod. civ., costituite dalla titolarità del diritto di proprietà in capo ai rivendicanti e dalla circostanza che il bene fosse illegittimamente posseduto o detenuto da altri, avevano ritenuto di esimersi dal primo accertamento, in virtù del fatto che era rimasta priva di riscontro probatorio l'altra condizione, comunque necessaria ai fini dell'accoglimento della domanda).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)