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Sez. L, Sentenza n. 18698 del 06/09/2007 (Rv. 598853 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO | Giudicato esterno - Sentenza d'appello di totale riforma della sentenza di primo grado - Reiezione della domanda, già accolta, di ente previdenziale per il pagamento di contributi omessi - Decreto ingiuntivo emesso in base a provvisoria esecutorietà della sentenza d'appello per la restituzione delle somme "medio tempore" corrisposte dall'assicurato - Mancata opposizione al decreto ingiuntivo - Giudicato sull'esecuzione della sentenza di secondo grado - Sussistenza - Giudicato sulla definitiva ed incontestabile debenza del credito in contestazione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598853-01

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO

Il giudicato che consegue al decreto ingiuntivo concesso (erroneamente) al fine di ottenere l'esecuzione di una sentenza di appello e divenuto esecutivo per mancata opposizione attiene unicamente alla debenza della somma chiesta in ragione della provvisoria esecutorietà della sentenza di appello, non anche alla definitiva ed incontestabile debenza della somma stessa, sicché avverso la sentenza di appello rimane proponibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la sussistenza definitiva del credito portato dal decreto ingiuntivo. (Nella specie, il controricorrente, al fine di paralizzare la pretesa creditoria, a titolo di contribuzione omessa, dell'ente previdenziale presso il quale era assicurato, aveva sostenuto essersi formato il giudicato esterno/interno sull'insussistenza dell'obbligo contributivo secondo quanto statuito, in difformità dalla sentenza di primo grado, dalla sentenza d'appello, giacché, in forza della provvisoria esecutorietà della seconda decisione, aveva ottenuto decreto ingiuntivo per la restituzione delle somme "medio tempore" corrisposte al predetto titolo e tale decreto era divenuto inopponibile; la S.C., enunciando l'anzidetto principio di diritto, ha respinto l'eccezione di giudicato, precisando che la "causa petendi" azionata in via monitoria andava individuata e circoscritta all'esecuzione della sentenza d'appello e cioè al diritto alla restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado, che non poteva precludere l'impugnazione della sentenza d'appello in punto di effettiva sussistenza del credito contestato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)