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Sez. L, Sentenza n. 3689 del 19/06/1985 (Rv. 441274 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITÀ - IN GENERE - LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO - TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE EX ART. 25 DELLA LEGGE N. 457 DEL 1972 - REQUISITO DELLE CENTOCINQUANTUNO GIORNATE LAVORATIVE - INTEGRABILITÀ CON GIORNATE LAVORATIVE PRESTATE IN RAPPORTI A TEMPO INDETERMINATO NELLO STESSO SETTORE - ESCLUSIONE - RICHIAMO ALL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 852 DEL 1973 - IRRILEVANZA - INCOSTITUZIONALITÀ DELLA NORMA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441274-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITÀ - IN GENERE - LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO - TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE EX ART. 25 DELLA LEGGE N. 457 DEL 1972 - REQUISITO DELLE CENTOCINQUANTUNO GIORNATE LAVORATIVE - INTEGRABILITÀ CON GIORNATE LAVORATIVE PRESTATE IN RAPPORTI A TEMPO INDETERMINATO NELLO STESSO SETTORE - ESCLUSIONE - RICHIAMO ALL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 852 DEL 1973 - IRRILEVANZA - INCOSTITUZIONALITÀ DELLA NORMA - INAMMISSIBILITÀ.*

Il requisito delle centocinquantuno giornate lavorative, previsto dall'art. 25 della legge 8 agosto 1972 n. 457 ai fini del trattamento speciale sostitutivo dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori agricoli a tempo determinato, non può essere integrato da giornate lavorative prestate in rapporti a tempo indeterminato nello stesso settore, giacché per i lavoratori a tempo indeterminato - il cui rapporto, pur nell'ambito del medesimo settore agricolo, è distinto dal rapporto a tempo determinato - è previsto un trattamento sostitutivo della retribuzione (integrazione salariale) subordinato al diverso requisito della prestazione annuale di oltre centottanta giornate lavorative presso la stessa azienda. Contro tale esclusione è irrilevante il richiamo all'art. 6 della legge 27 dicembre 1973 n. 852 (che prevede l'integrabilità del periodo minimo delle centocinquantuno giornate predette con il lavoro svolto in settori diversi dall'agricoltura). Giacché detta norma eccezionale è insuscettibile non solo di applicazione analogica ma, a causa della sua ratio, anche di interpretazione estensiva, senza che per ciò possa ravvisarsene l'incostituzionalità sotto il profilo della disparità di trattamento a danno di coloro che abbiano prestato lavoro esclusivamente in agricoltura. (Conf 1610/83, mass n 426449).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Preleggi art. 12, Preleggi art. 14, Legge 08/08/1972 num. 457 art. 8, Legge 08/08/1972 num. 457 art. 25, Legge 27/12/1973 num. 852 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)