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Sez. 5 - , Ordinanza n. 19616 del 24/07/2018 (Rv. 649827 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Motivi nuovi nel corso del giudizio - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Memorie ex art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Deduzione di motivi nuovi - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649827-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel giudizio tributario è inammissibile la deduzione, nella memoria ex art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, di un nuovo motivo di illegittimità dell'avviso di accertamento - nella specie, relativo all'erroneo utilizzo nell'atto impositivo del metodo induttivo in luogo di quello analitico - in quanto il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la "causa petendi" entro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 24, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 32 PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)