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Sez. 5, Sentenza n. 22662 del 24/10/2014 (Rv. 632764 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Motivi nuovi nel corso del giudizio - Ammissibilità - Esclusione - Deduzione dell'illegittimo ricorso al metodo analitico in luogo di quello induttivo.
Stato
decisa il 2014-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632764-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

Nel giudizio tributario d'appello è inammissibile la deduzione, nella memoria ex art. 32 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, di un nuovo motivo di illegittimità dell'avviso di accertamento, relativo all' erroneo utilizzo nell'atto impositivo del metodo analitico in luogo di quello induttivo, in quanto il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la "causa petendi" entro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 24, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 32 PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)