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Sez. 2, Sentenza n. 28366 del 30/04/2026 Ud. (dep. 27/07/2026) Rv. 290542-03

GIUDIZIO - IN GENERE | Giustizia riparativa - Reati procedibili d’ufficio - Mancata possibilità di disporre la sospensione del processo ai fini dello svolgimento del programma - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 129-bis, comma 4, cod. proc. pen. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-04-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290542-03

GIUDIZIO - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 129-bis, comma 4, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 24, comma primo, e 27, comma terzo, Cost., nella parte in cui non prevede che la sospensione del processo possa essere disposta per i reati procedibili d'ufficio, atteso che tale disciplina è coerente con le finalità deflattive, testualmente desumibili dalla previsione di cui all'art. 152, comma terzo, n. 2, cod. pen., che anche connotano la giustizia riparativa, la quale si configura come un'esperienza giuridicamente rilevante ma destinata a svilupparsi fuori ed indipendentemente dal processo penale.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 bis com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 bis com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 bis com. 4, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24 com. 1, Costituzione art. 27 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)