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Sez. 1, Sentenza n. 2515 del 03/02/2010 (Rv. 611311 - 01)

CALAMITÀ PUBBLICHE - CALAMITÀ NATURALI - TERREMOTI | Contributi per la ricostruzione e riparazione di unità immobiliari - Diritto al contributo - Riconoscimento - Condizioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 2010-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611311-01

CALAMITÀ PUBBLICHE - CALAMITÀ NATURALI - TERREMOTI

In tema di contributi per la ricostruzione e riparazione di unità immobiliari colpite da eventi sismici, il diritto del privato al contributo, configurabile come diritto soggettivo, trova fondamento nell'atto del Sindaco che lo riconosce (uniformandosi al parere vincolante della commissione) in relazione a un progetto edilizio per il quale è rilasciata contestuale concessione: ne consegue che la decadenza o revoca della concessione comportano la decadenza dal diritto al contributo, il quale, in quanto riconosciuto rispetto ad una concessione edilizia contestualmente rilasciata, non può sopravvivere alla stessa nè essere trasferito o rivivere con riferimento ad altra concessione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/1990 num. 76 art. 18, Decreto Legge 26/06/1981 num. 333 art. 2, Legge 06/08/1981 num. 456

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)