Sez. 1, Sentenza n. 9320 del 17/04/2013 (Rv. 626224 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI | Contributi concessi ex art. 39, comma 11, del d.lgs. n. 76 del 1990 - Revoca dell'ammissione - Diritto alla restituzione - Privilegio speciale - Decorrenza - Ipoteca precedentemente iscritta - Prevalenza - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI
In tema di ripartizione dell'attivo fallimentare, il diritto alla restituzione dei contributi concessi in forza dell'art. 39, comma 11, del d.lgs. 30 marzo 1990, n. 76, assistito da privilegio speciale, sorge nel momento in cui è disposta la revoca dell'ammissione al beneficio e non dalla data dell'originaria erogazione del contributo medesimo, trattandosi di provvedimento di contenuto risolutivo. Ne consegue che detto privilegio non può prevalere sull'ipoteca iscritta precedentemente, la quale integra un diritto preesistente.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/1990 num. 76 art. 39 com. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2748 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)