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Sez. L, Sentenza n. 11248 del 13/11/1997 (Rv. 509863 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - PARZIALE | Estensione della nullità di una clausola all'intero contratto - Carattere eccezionale rispetto al principio di conservazione del negozio giuridico - Configurabilità - Onere della prova dei fatti costitutivi dell'estensione - Incidenza sul soggetto interessato - Fattispecie relativa all'apposizione da parte di alcuni lavoratori della clausola "con riserva" a transazione comportante la rinuncia all'impugnativa dei loro licenziamenti.
Stato
decisa il 1997-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509863-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - PARZIALE

Poiché il principio della conservazione del negozio giuridico, nell'ipotesi di nullità parziale del medesimo, costituisce la regola, mentre l'estensione all'intero contratto degli effetti di tale nullità parziale rappresenta l'eccezione (art. 1419, secondo comma, cod. civ.), costituisce onere della parte interessata all'estensione della nullità provarne i fatti costitutivi. (Fattispecie relativa all'inserimento da parte di alcuni lavoratori della espressione "con riserva" all'atto della sottoscrizione di un atto di conciliazione di contenuto transattivo, concluso con l'assistenza sindacale ai sensi degli artt. 410 e 411 cod. proc. civ. , di rinuncia all'impugnativa dei licenziamenti loro intimati e a ogni altra pretesa, a fronte di varie concessioni economiche; il giudice di merito, in considerazione delle intenzioni dei contraenti quali emergevano dal complesso dell'atto e della genericità della clausola, e in applicazione dei criteri di conservazione del contratto e di buona fede, aveva escluso che la clausola stessa - in sostanza considerata di stile - invalidasse l'intero atto o abilitasse i lavoratori che l'avevano apposta a revocare il loro consenso alla rinuncia all'impugnativa dei licenziamenti; la S.C. ha confermato tale sentenza, ritenuta esente da vizi logici o giuridici, anche perché da essa risultava in termini impliciti ma inequivoci che i ricorrenti non avevano provato, né chiesto di provare, che essi non avrebbero concluso il contratto se non fosse stata in esso inserita la clausola in questione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Proc. Civ. art. 411 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)