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Sez. L, Sentenza n. 10050 del 16/11/1996 (Rv. 500582 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - IN GENERE | Nullità del contratto - Parziale - Disposizione ex art. 1419 cod. civ. - Applicabilità - Nullità di singole clausole - Estensione all'intero contratto - Presupposti - Prova - Onere a carico della parte interessata.
Stato
decisa il 1996-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500582-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - IN GENERE

Quando la nullità investe singole clausole di un contratto collettivo (al quale è applicabile la disciplina della nullità parziale di cui all'art. 1419 cod. civ.), per il principio della conservazione del contratto, che costituisce la regola nel sistema del codice civile, l'estensione all'intero contratto degli effetti della nullità deve essere provata rigorosamente dalla parte interessata la quale, all'uopo, è tenuta a dimostrare che la clausola colpita da nullità non ha esistenza autonoma, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2077

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)