Sez. 2, Sentenza n. 331 del 05/02/1971 Ud. (dep. 31/12/1971) Rv. 119634 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - FATTI UNITI DAL VINCOLO DELLA CONTINUAZIONE MA GIUDICATI CON SEPARATE SENTENZE DI CONDANNA - DICHIARATA INCOSTITUZIONALITA DEGLI ARTT 164, SECONDO COMMA N 1 E 168 COD PEN - CONSEGUENZE AGLI EFFETTI DELLA VALUTAZIONE PER LA REVOCA O L'ULTERIORE APPLICAZIONE DEL BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE.*
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - FATTI UNITI DAL VINCOLO DELLA CONTINUAZIONE MA GIUDICATI CON SEPARATE SENTENZE DI CONDANNA - DICHIARATA INCOSTITUZIONALITA DEGLI ARTT 164, SECONDO COMMA N 1 E 168 COD PEN - CONSEGUENZE AGLI EFFETTI DELLA VALUTAZIONE PER LA REVOCA O L'ULTERIORE APPLICAZIONE DEL BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE.*
Per effetto dell'illegittimita costituzionale degli artt 164, secondo comma n 1 e 168 cod pen (dichiarata con sentenza della Corte costituzionale n 86 del 1970), nell'ipotesi di fatti uniti dal vincolo della continuazione ma giudicati con separate sentenze di condanna, quella successiva - che il vincolo riconosce - non determina la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, concessa con la prima sentenza e questa non e di ostacolo all'estensione del beneficio alla seconda, e quindi all'applicazione dello stesso alla pena complessiva, dovendosi invece valutare, ai fini della revoca o dell'ulteriore applicazione del beneficio l'Azione unitaria e complessiva del colpevole, per la quale costui ha riportato condanna, per accertare se lo stesso, sussistendo gli altri presupposti di legge, sia ancora meritevole del beneficio medesimo.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 com. 2 n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)