Sez. 3, Sentenza n. 4247 del 21/01/1985 Ud. (dep. 07/05/1985) Rv. 169024 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - BENEFICI - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - PLURALITÀ DI GIUDIZI IN PRIMO GRADO - RIUNIONE IN APPELLO - CONCESSIONE DELLA NON MENZIONE DELLA CONDANNA IN UNA DECISIONE DI PRIMO GRADO - REVOCA DEL BENEFICIO IN APPELLO - LEGITTIMITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - BENEFICI - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - PLURALITÀ DI GIUDIZI IN PRIMO GRADO - RIUNIONE IN APPELLO - CONCESSIONE DELLA NON MENZIONE DELLA CONDANNA IN UNA DECISIONE DI PRIMO GRADO - REVOCA DEL BENEFICIO IN APPELLO - LEGITTIMITÀ.*
Quando più reati siano stati giudicati in primo grado con separate sentenze e con una sola di esse sia stata concessa la non menzione della condanna, il giudice di appello che, riuniti i giudizi, ritenga i reati unificati dal vincolo della continuazione, dovendo rivalutare il fatto unitario e complessivo del colpevole ha l'Obbligo di riconsiderare i dati di giudizio in relazione al ritenuto reato continuato. In tale ipotesi, ancorché impugnante sia il solo imputato, non vige invero il divieto di revoca dei benefici - di cui all'art. 515, terzo comma cod. proc. pen. - che ha come presupposto la medesimezza dell'oggetto del giudizio sul quale sia stato già compiuto quell'esame che è per sua stessa natura strettamente collegato alla globalità del fatto. (V mass n 150780; (V mass n 146723; (V mass n 114009; (V mass n 119634).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 175 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)