Sez. L, Sentenza n. 7116 del 10/06/1992 (Rv. 477649 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Disciplina (efficacia) - In genere | Pattuizione dell'efficacia retroattiva delle clausole convenzionali - Liceità - Disciplina ex art. 11, secondo comma, disposizioni sulla legge in generale - Applicabilità ai contratti post-corporativi - Esclusione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Disciplina (efficacia) - In genere
La norma di cui all'art. 11, secondo comma, delle disposizioni sulla legge in generale, la quale prevede che i contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla loro pubblicazione purché non preceda quella della stipulazione, è da ritenersi abrogata a seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo, e non può applicarsi quindi ai contratti collettivi di lavoro post-corporativi di diritto comune, con la conseguenza che per questi ultimi non opera il principio del diritto quesito, invocabile in caso di successione di leggi, e che la disciplina intertemporale è affidata - alla stregua delle norme civilistiche che regolano la successione nel tempo dei contratti - alla libera determinazione delle parti contraenti, le quali ben possono pattuire l'efficacia retroattiva delle clausole convenzionali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)