Sez. L, Sentenza n. 12716 del 18/12/1998 (Rv. 521805 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE | Efficacia temporale - Art.11, comma secondo, disposizioni sulla legge in generale - Applicabilità ai contratti collettivi post - corporativi - Esclusione - Disciplina civilistica in materia di successione nel tempo dei contratti - Operatività.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE
La norma dell'art.11, comma secondo, delle disposizioni sulla legge in generale, la quale prevede che i contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla loro pubblicazione purché non preceda quella della stipulazione è da ritenere abrogata a seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo e non può, quindi, applicarsi ai contratti collettivi post - corporativi di diritto comune, con la conseguenza che per questi ultimi non opera il principio del diritto quesito, invocabile in caso di successione di leggi, e che la disciplina intertemporale è affidata - alla stregua delle norme civilistiche che regolano la successione nel tempo dei contratti - alla libera determinazione delle parti contraenti.
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 com. 2, Cod. Civ. art. 2071
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)