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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11716 del 14/05/2018 (Rv. 648377 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Art. 50 bis c.p.c. - Attinenza alla competenza - Esclusione - Fondamento - Conseguenza - Inammissibilità regolamento di competenza.
Stato
decisa il 2018-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648377-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

È inammissibile il regolamento di competenza proposto per violazione dell'art. 50 bis c.p.c., in quanto norma che, nello stabilire quando il tribunale debba decidere in composizione collegiale, non attiene alla competenza, ma alla ripartizione degli affari all'interno del tribunale medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 bis, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)