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Sez. 1, Ordinanza n. 2524 del 08/02/2005 (Rv. 582334 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Provvedimenti impugnabili - Impugnazione di delibera societaria - Competenza - Del tribunale in composizione collegiale - Richiesta di sospensione della stessa - Decisione declinatoria di competenza del tribunale in sede collegiale - Istanza di regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582334-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

In tema di controversie aventi ad oggetto la impugnazione di delibera di assemblea di società, attribuite, ai sensi dell'art. 50 "bis", n.5, cod. proc. civ. alla cognizione del tribunale in composizione collegiale, avverso la decisione, relativa alla richiesta di sospensione della delibera impugnata, con la quale detto organo declini la propria competenza in favore del medesimo ufficio in composizione monocratica in considerazione della natura cautelare del provvedimento richiesto, è inammissibile la istanza di regolamento di competenza, in quanto la riserva della decisione all'uno o all'altro giudice incide solo sul rito applicabile, e non già sulla competenza, comunque attribuita al medesimo ufficio giudiziario, sicchè non ricorre la condizione di ammissibilità del regolamento costituita dalla possibilità di scelta tra due giudici diversi, e cioè non appartenenti allo stesso ufficio giudiziario, ognuno dei quali astrattamente competente a giudicare la controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 bis, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 56, Cod. Civ. art. 2527

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)