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Sez. 5, Sentenza n. 1227 del 19/01/2007 (Rv. 596506 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ACCANTONAMENTI - RISCHI SU CREDITI | Perdite su crediti verso debitore fallito - Deducibilità ex art. 66, comma 3, t.u.i.r. - Limiti - Esclusione - Svalutazione dei crediti risultanti in bilancio e accantonamenti ad apposito fondo di copertura di rischi su crediti - Deducibilità ex art. 71, comma 1, t.u.i.r. - Coordinamento tra le due disposizioni operato dall'art. 71, comma 2, del t.u.i.r. - Portata.
Stato
decisa il 2007-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596506-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ACCANTONAMENTI - RISCHI SU CREDITI

In tema di determinazione del reddito d'impresa, la perdita sui crediti vantati verso debitore fallito è deducibile, in base all'art. 66, comma 3, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, senza che sia richiesta la ricorrenza di alcuna ulteriore condizione, mentre le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da assicurazione, e gli eventuali accantonamenti ad apposito fondo di copertura di rischi su crediti, a norma del successivo art. 71, comma 1, sono deducibili, in ciascun esercizio, nel limite dello 0, 50 per cento del valore nominale o di acquisizione del credito. Al fine di evitare una doppia deduzione, l'art. 71, comma 2, coordinando le dette disposizioni che precedono, definisce i limiti entro cui le perdite sui crediti di cui al comma 1 sono deducibili a norma dell'art. 66, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, circoscrivendoli alla parte eccedente l'ammontare complessivo delle deduzioni su svalutazioni e accantonamenti operate ai sensi dell'art. 71, comma 1.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 66, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 71

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)