Sez. 5, Sentenza n. 9600 del 21/07/2000 (Rv. 538639 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ACCANTONAMENTI - RISCHI SU CREDITI | Perdite su crediti verso debitore fallito - Deducibilità dall'imponibile dell'anno 1987 - Configurabilità - Condizioni - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ACCANTONAMENTI - RISCHI SU CREDITI
In tema di agevolazioni tributarie, la perdita di una società di capitali (nella specie, una banca) verso un debitore sottoposto a fallimento o ad altra procedura concorsuale ancora pendente dopo il 31 dicembre 1987 è deducibile dall'imponibile del 1987, ai sensi del combinato disposto degli artt. 66 terzo comma d.P.R. 917/86 e 25 d.P.R. 42/88, ma non si sottrae alle previsioni dell'art. 71, secondo comma, del citato d.P.R. 917/86, ed è, pertanto detraibile per la sola parte eccedente gli accantonamenti detassati effettuati nei precedenti esercizi e non anche per l'ammontare di tali accantonamenti, salvo che questi non vengano contabilizzati nell'attivo dell'anno 1987, con inclusione del corrispondente imponibile.
Riferimenti normativi: Legge 29/09/1973 num. 597 CORTE COST., Legge 22/12/1986 num. 917 art. 66, Legge 04/02/1988 num. 42 art. 25, Legge 22/12/1986 num. 917 art. 71
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)