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Sez. 3, Sentenza n. 5775 del 14/03/1988 Ud. (dep. 10/05/1988) Rv. 178368 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - SOGGETTI DEL DIRITTO D'IMPUGNAZIONE - DIFENSORE DELL'IMPUTATO - SOSTITUTO CHE HA ESERCITATO LA DIFESA NELLA FASE DIBATTIMENTALE SU INCARICO DEL DIFENSORE DI FIDUCIA - LEGITTIMAZIONE A IMPUGNARE LA SENTENZA - ESCLUSIONE - LEGITTIMAZIONE DEL DIFENSORE DI FIDUCIA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1988-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178368-01

IMPUGNAZIONI PENALI - SOGGETTI DEL DIRITTO D'IMPUGNAZIONE - DIFENSORE DELL'IMPUTATO - SOSTITUTO CHE HA ESERCITATO LA DIFESA NELLA FASE DIBATTIMENTALE SU INCARICO DEL DIFENSORE DI FIDUCIA - LEGITTIMAZIONE A IMPUGNARE LA SENTENZA - ESCLUSIONE - LEGITTIMAZIONE DEL DIFENSORE DI FIDUCIA - SUSSISTENZA.*

Il sostituto del difensore di fiducia è autorizzato ad agire, a norma dell'art. 127 cod. proc. pen., soltanto nella fase dibattimentale e per il tempo in cui si verifica la necessità della sostituzione. Pertanto, al di fuori ed oltre il dibattimento, egli non può validamente compiere alcun atto in luogo del difensore, e quindi non può nemmeno proporre impugnazione, permanendo la relativa legittimazione, ai sensi dell'art. 192, terzo comma, cod. proc. pen., in capo al difensore stesso, il quale conserva tutti i poteri inerenti alla sua qualità anche quando svolga l'incarico professionale attraverso un sostituto per l'intera fase dibattimentale. (Conf mass n 176925).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 127, Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)