Sez. 1 - , Ordinanza n. 31460 del 13/11/2023 (Rv. 669599 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA 100254 | Ricorso per cassazione – Sentenza impugnata notificata - Poteri certificativi dell’avvocato – Limitazione alle attività di notificazione da lui poste in essere – Estensione ad altre affermazioni nel testo della relata di notifica dell’attestazione di conformità, tra cui la data di notifica della sentenza impugnata – Esclusione – Conseguenze – Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA 100254
In tema di giudizio di cassazione, i poteri certificativi che competono all'avvocato notificante riguardano le attività del procedimento notificatorio da lui poste in essere e la conformità delle copie analogiche prodotte ai documenti informatici originali e non si estendono a qualsiasi altra affermazione da lui compiuta nel testo della relata di notifica o dell'attestazione di conformità, qualora tali affermazioni non siano accompagnate dal deposito di pertinente documentazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso, rilevando che la mera affermazione, compiuta dall'avvocato del ricorrente in sede di attestazione di conformità, della data di notificazione della sentenza alla controparte, non accompagnata dal deposito della copia analogica della relata di notificazione, non vale a escludere la sanzione di improcedibilità del ricorso).
Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)