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Sez. 3 - , Ordinanza n. 25686 del 04/09/2023 (Rv. 668884 - 02)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA | Termine breve per impugnare - Notificazione della sentenza in modalità telematica - Prova - Deposito di copie, in formato “pdf”, delle ricevute di accettazione e consegna della PEC - Idoneità - Deposito dei “file” in formato “*.eml” o “*.msg” - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668884-02

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA

Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la prova dell'avvenuta notifica in modalità telematica della sentenza può essere data mediante il deposito delle copie informatiche, in formato "pdf", delle ricevute di accettazione e consegna della PEC, corredate di attestazione

di conformità agli originali informatici, non occorrendo il deposito dei relativi file in formato "*.eml" o "*.msg" (necessario, invece, al diverso fine della prova dell'avvenuta notificazione telematica degli atti introduttivi del giudizio), posto che la relata di notifica della sentenza ai fini di cui all'art. 325 c.p.c. è atto esterno al giudizio che, come qualsiasi atto digitale, può essere stampato o salvato e attestato conforme all'originale dal difensore.

Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 ter, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)