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Sez. 1, Sentenza n. 13974 del 19/06/2014 (Rv. 631394 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Causa non riassunta dinanzi al giudice del rinvio - Art. 393 cod. proc. civ. - Giudizio introdotto in data anteriore tra le stesse parti e con il medesimo oggetto - Efficacia vincolante della pronuncia della Corte di cassazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2014-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631394-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Quando, a seguito della cassazione di una sentenza, la causa non sia stata riassunta dinanzi al giudice del rinvio, ma sia stato instaurato un nuovo giudizio, trova applicazione l'art. 393 cod. proc. civ., secondo il quale la pronuncia della Corte di cassazione conserva effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia stato instaurato con la riproposizione della originaria domanda. Peraltro, detta pronuncia vincola anche il giudice di un diverso processo introdotto in data anteriore, a condizione che esso riguardi le medesime parti e il medesimo oggetto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 393

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)