Sez. 3 - , Ordinanza n. 26970 del 21/09/2023 (Rv. 668761 - 02)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Causa non riassunta dinanzi al giudice del rinvio - Art. 393 c.p.c. - Giudizio diverso introdotto in data anteriore tra le stesse parti e con il medesimo oggetto - Efficacia vincolante della pronuncia della Corte di cassazione - Sussistenza - Proposizione di domande o eccezioni nuove nel diverso giudizio - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Quando, a seguito della cassazione di una sentenza, la causa non sia stata riassunta dinanzi al giudice del rinvio, la pronuncia della Corte di cassazione conserva efficacia vincolante anche nel diverso processo introdotto in data anteriore, a condizione che esso riguardi le medesime parti e il medesimo oggetto, senza tuttavia che tale efficacia precluda alle parti di formulare domande o eccezioni nuove rispetto a quelle del giudizio estinto, non operando in tal caso la preclusione stabilita dall'art. 394, comma 3, c.p.c. con riguardo al procedimento in sede di rinvio.
Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 394 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)