Sez. L, Sentenza n. 4785 del 17/05/1999 (Rv. 526332 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITÀ - IN GENERE | Indennità giornaliera - Presupposto - Inabilità assoluta temporanea - Rendita per inabilità permanente assoluta - Presupposto - Inabilità permanente assoluta - Differenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITÀ - IN GENERE
L'art. 68 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede, in caso di infortunio sul lavoro, un'indennità giornaliera, la quale presuppone per la sua corresponsione un'inabilità assoluta temporanea che impedisca totalmente e di fatto al lavoratore infortunato di attendere al lavoro; invece il successivo art. 74 contempla la rendita per inabilità permanente assoluta, la quale presuppone un'inabilità permanente assoluta per tutta la vita come conseguenza dell'infortunio con una percentuale di riduzione dell'attività lavorativa superiore al dieci per cento.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 68, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)