Sez. L, Sentenza n. 2894 del 13/02/2015 (Rv. 634315 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITÀ - IN GENERE | Indennità giornaliera - Presupposto - Inabilità temporanea assoluta - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITÀ - IN GENERE
In tema di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, l'indennità giornaliera per inabilità temporanea può essere riconosciuta solo qualora lo stato dell'infortunato sia tale da impedirgli totalmente di rendere le proprie prestazioni lavorative, sì da essere qualificabile come inabilità assoluta, sicché non può essere concessa laddove lo stato di inabilità sia solo parziale.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 68
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)