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Sez. 1, Sentenza n. 3162 del 20/03/1994 (Rv. 486020 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima | Termine - Decorrenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486020-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima

Il termine di trenta giorni per l'opposizione alla stima dell'indennità espropriativa, ai sensi dell'art. 19 legge n. 865 del 1971, decorre dall'inserzione, nel foglio annunzi legali, dell'avviso di deposito della relazione dell'U.T.E. solo se tale inserzione rappresenti l'atto finale del procedimento, in quanto preceduta dal deposito di detta relazione e dalla notificazione dell'ammontare dell'indennità al proprietario espropriando, mentre, in caso contrario, è tale notificazione che, determinando la conoscenza legale della stima, segna il "dies a quo" dell'indicato termine. (Affermando tale principio, la S.C. ha annullato la decisione di merito che aveva ritenuto inammissibile l'opposizione proposta dopo la comunicazione del deposito della relazione dell'U.T.E. e prima dell'emanazione del decreto d'esproprio, che, nell'ipotesi, aveva luogo nel corso del giudizio di opposizione).

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)