diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 4013 del 06/04/1995 (Rv. 491655 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Preliminare di vendita di cosa di proprietà del promittente venditore - Successiva vendita da parte del medesimo della stessa cosa - Totale inadempimento del promittente venditore - Configurabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1995-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491655-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

In tema di preliminare di compravendita di cosa di proprietà del promittente venditore al momento della conclusione del preliminare, il sopravvenire dell'altruità della cosa per effetto di successiva vendita della stessa ad opera del promittente medesimo costituisce definitivo e totale inadempimento di quest'ultimo tale da legittimare la domanda di risoluzione del promissario acquirente, il quale in detta ipotesi risulta altresì privato della possibilità di chiedere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto ossia di ottenere una sentenza con effetti immediatamente traslativi ex art. 2932 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1478, Cod. Civ. art. 1479, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)